IL PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITA’ E LA MEDIAZIONE FAMILIARE

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La Legge n. 54 del 2006, pur ribadendo un concetto generale già sancito  nella disciplina previgente, veicola l’attenzione intorno al rapporto genitori-figli, considerando preminente quello di questi ultimi, tanto è vero che non si parla più di “Separazione tra coniugi”, ma di “Separazione tra genitori”, mettendo l’accento sull’aspetto genitoriale, piuttosto che su quello coniugale, perché ritenuto prioritario riguardo ad ogni altro aspetto, incluso quello patrimoniale, benché anch’esso necessario per il benessere della prole.

Ma già da sé emerge la necessità di rafforzare o comunque rendere più immediata la cd responsabilità genitoriale che, a norma del novellato art. 316 c.c., sostituisce nei termini la cd potestà genitoriale già comunque intesa non come diritto di chi ne è titolare, ma nei limiti in cui è esercitabile nell’esclusivo e prioritario interesse dei figli e tutto ciò al fine di trovare il giusto iter per  una Separazione tra coniugi che innanzitutto sono genitori e che solitamente si sviluppa intorno a conflitti non elaborati che inevitabilmente travolgono spettatori incolpevoli.

In altri termini, occorre “mettere in salvo la prole” e ciò è possibile solo se si interviene a monte ovvero comprendendo, valutando e contemperando le esigenze, le aspettative ed i conflitti reciproci di genitori travolti da una crisi coniugale insanabile.

Ora, sempre nell’ottica di tutelare i minori coinvolti, il legislatore prima della novella del 2006 prevedeva tre tipi di affido, quello congiunto, quello disgiunto e l’alternato, scelta che veniva rimessa  al giudice adito il quale solitamente optava per l’affido esclusivo ad uno dei genitori, prevalentemente la madre e  relegando l’altro ad un ruolo secondario.

La nuova normativa invece lancia un messaggio ben preciso, l’affido è congiunto e quello disgiunto resta un’ipotesi residuale, applicabile solo in presenza di ben gravi motivi sempre valuti in relazione all’interesse dei figli..

Da ciò emerge con chiarezza l’attuale intento del legislatore ovvero  costringere – finalmente – i soggetti chiamati ad intervenire  durante una Separazione ad assumersi un impegno, quello di garantire ai figli minori, ma direi anche ai maggiori di età, di mantenere un rapporto affettivo continuativo con entrambi i genitori, salvo che non ricorrano quei gravi motivi, tassativamente previsti dal legislatore, sulla base dei quali il rapporto monogenitoriale risulta più in linea con l’interesse sempre preminente della prole.

Un tale impegno deve essere assunto,  innanzitutto, dai coniugi-genitori, i quali coinvolti da un’insanabile crisi coniugale siano orientati verso la  Mediazione Familiare ancor prima di adire un giudice non solo per un tentativo di riunione della coppia, come si intendeva in un primo momento, ma per far emergere e valutare i conflitti e le aspettative dei coniugi al fine di provare a recuperare una forma di comunicazione e collaborazione, auspicabili per la realizzazione della bigenitorialità e conseguentemente della tutela dei minori.

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